Accademia dei Catenati - Macerata


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Lo Statuto

L'Accademia oggi


ART. 1
L'Accademia dei Catenati in Macerata è retta dal presente Statuto redatto in continuità e coerenza con le leggi di fondazione pubblicate per la prima volta nel 1779, la seconda nel 1829, la terza nel 1868 e con il Regolamento Generale pubblicato nel 1963.
L'Accademia ha sede in Macerata.
E' suo scopo riunire i cultori più eminenti ed egregi nelle Lettere, nelle Scienze e nelle Arti, e diffonderne la produzione.
Questo scopo verrà raggiunto con pubbliche iniziative e con il sostegno alla diffusione dei lavori letterari, scientifici ed artistici.

ART. 2
Gli Accademici si distinguono in Onorari e Ordinari.
Sono Onorari quelli che si sono resi peculiarmente benemeriti per servizi prestati all'Accademia, oppure che hanno acquistato fama e notorietà nella letteratura, nella scienza e nell'arte.
Gli Accademici Ordinari sono scelti tra coloro che si sono distinti, in modo particolare, nella cultura e nella produzione letteraria, scientifica ed artistica e che rispondano ai requisiti dell'Art. 4.
Sugli Accademici Ordinari poggiano la vitalità e l'attività dell'Accademia.
I Soci Onorari che si trovano ad avere le condizioni di cui all'art. 4 potranno essere nominati Soci Ordinari, cessando d'appartenere alla precedente categoria.

ART. 3
Gli Accademici Onorari ed Ordinari sono ripartiti in tre classi:
1) Discipline umanistiche, morali, giuridiche, economiche e sociali;
2) Discipline scientifiche e tecnologiche;
3) Discipline artistiche.

ART. 4
Gli Accademici Onorari vengono nominati senza alcuna limitazione di nazionalità.
Gli Accademici Ordinari debbono essere nati o da tempo residenti nella città di Macerata e Provincia, oppure debbono essere nati nei Comuni già appartenenti alla Provincia della Marca d'Ancona, di cui Macerata era il Capoluogo: Amandola, Arcevia (già Rocca Contrada), Castelfidardo, Corinaldo, Filottrano, Monte Giorgio, Monte Granaro, Monte Marciano, Monte S.Pietrangeli, Ostra (già Monte Alboddo), Ostra Vetere (già Monte Novo), S.Elpidio, Serra dè Conti, Serra S.Quirico, Staffolo.

ART. 5
Sono organi dell'Accademia:

  • l'Assemblea Generale, formata da tutti i Soci, Onorari e Ordinari;
  • Il Consiglio Accademico; eletto dalla Assemblea generale, esso è costituito da sette membri; elegge nel suo seno il Principe, il Consigliere Vicario, l'Economo, il Segretario, un Censore per ogni classe.
  • Il Collegio dei Revisori dei conti, formato da tre persone di comprovata competenza; è eletto dall'Assemblea ed ha il compito di controllare la gestione economico-finanziaria dell'Associazione e verificare che essa corrisponda ai fini sociali indicati nel presente Statuto.


ART. 6
L'Assemblea Generale viene convocata dal Principe ed è da Lui presieduta con l'assistenza del Segretario che redige i verbali delle relative sedute.
La convocazione avviene in forma scritta almeno sette giorni prima della riunione; essa contiene data, ora e luogo della stessa, ordine del giorno ed è inviata agli aventi diritto per posta ordinaria, o per posta elettronica o mediante altre modalità eventualmente approvate dalla stessa Assemblea.
Le sedute sono valide in prima convocazione se sono presenti metà più uno dei Soci e in seconda convocazione indipendentemente dal numero dei Soci presenti.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti.
Possono essere convocate separatamente assemblee delle tre classi degli Accademici per l'esame di argomenti di loro specifica competenza. Le relative adunanze sono presiedute dal Principe assistito dal Segretario che ne redige i verbali.
L'Assemblea Generale è convocata in via ordinaria almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario dell'Accademia e l'indicazione della quota associativa.
L'Assemblea Generale può essere convocata in via straordinaria su iniziativa del Consiglio Accademico o su richiesta scritta di un terzo dei Soci.
Ogni cinque anni l'Assemblea Generale procede alla elezione del Consiglio Accademico, con le modalità di cui all'art. 7.

ART. 7
Il Consiglio Accademico viene eletto dalla Assemblea Generale regolarmente convocata e rimane in carica per cinque anni. I suoi componenti possono essere rieletti.
Le deliberazioni del Consiglio sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti.
Il Consiglio Accademico è convocato dal Principe ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno, con le stesse modalità di convocazione di cui al secondo capoverso dell'art. 6.
L'Assemblea dei Soci può conferire cariche "ad honorem" a personalità che si siano particolarmente distinte nella vita dell'Accademia; il nominato "ad honorem" partecipa alle sedute del Consiglio Accademico con diritto di voto.

ART. 8
I candidati alla nomina di Accademico Ordinario sono proposti dietro indicazione motivata di almeno due Soci Ordinari.
Le proposte sono esaminate dal Consiglio Accademico e sono accolte se conseguono la maggioranza dei voti favorevoli del Consiglio stesso.
Dei candidati verranno considerate le qualità morali oltre i meriti ed i requisiti di cui rispettivamente agli artt. 2 e 4.

ART. 9
Gli Accademici Onorari sono proposti dal Principe e sono nominati dal Consiglio Accademico con la stessa procedura stabilita per i Soci Ordinari.

ART. 10
Il Principe ha la rappresentanza legale dell'Accademia.
Ove fosse assente o impedito è sostituito dal Consigliere Vicario.

ART. 11
L'Economo attende alla gestione economica e finanziaria dell'Accademia, per i fini e nei limiti di cui al presente Statuto. Egli inoltre ha la cura dell'Archivio storico nonché dei beni mobili, librari ed artistici dell'Accademia.
Il Segretario provvede alla conservazione degli atti e dell'archivio corrente; assiste alle Assemblee Generali, alle sedute del Consiglio Accademico, alle Assemblee delle Classi, redigendone i verbali; provvede al disbrigo della corrispondenza.

ART. 12
L'Accademia fa fronte alle spese inerenti alla sua attività con la quota associativa annuale stabilita dall'Assemblea e con elargizioni di Enti pubblici e privati.
Le quote versate dai Soci sono intrasmissibili e non rivalutabili.
Nell'attività dell'Accademia è assolutamente assente ogni fine di lucro. Utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali dell'Accademia non potranno in alcun modo essere distribuiti anche in modo indiretto, né alienati o utilizzati per fini diversi da quelli di cui all'art. 1 del presente Statuto, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
In caso di scioglimento per qualunque causa dell'Accademia, il suo patrimonio sarà devoluto ad Ente Pubblico o ad altra associazione con finalita' analoghe, sentiti gli organismi previsti dalla legge e salvo diversa destinazione imposta dalla legge stessa.

ART. 13
L'anno accademico e quello finanziario coincidono con l'anno solare.
Il rendiconto economico e finanziario da sottoporre annualmente all'approvazione dell'Assemblea Generale è redatto dall'Economo, accompagnato da una relazione dei Revisori dei conti ed approvato preventivamente dal Consiglio Accademico.

ART. 14
Il Consiglio Accademico cancella dall'elenco degli Accademici i Soci Onorari od Ordinari che si comportassero in maniera contraria al decoro dell'Accademia.
Gli Accademici cancellati per tale motivazione dall'elenco non sono più ammessi a far parte dell'Accademia.
Il Consiglio Accademico dichiara decaduti i Soci che non mostrassero per un periodo prolungato alcun segno di interesse per l'Accademia né partecipazione in alcuna forma alle sue attività.

ART. 15
Nessuna modifica al presente Statuto può essere apportata se non con deliberazione dell'Assemblea Generale dell'Accademia - convocata come da art. 6 - con voti di maggioranza dei partecipanti.

Approvato dall'Assemblea Generale il giorno 11 novembre 2010



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